Art. 11
1. Gli stati membri inviano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta indicante:
In vigore dal 29 lug 1985
- i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillato,
- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento ai fini della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79,
- i quantitativi di acquaviti di vino prodotti e i quantitativi di alcole in essi contenuti,
- i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico di almeno il 52 % vol per i quali è stato chiesto un aiuto.
2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1985, per la campagna viticola 1984/1985, i prezzi di vendita praticati durante tutta la campagna e le caratteristiche e i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi.
3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo 1987, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non hanno rispettato i loro obblighi, nonché le misure adottate al riguardo.
Storico versioni
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