Art. 6
In vigore dal 29 lug 1985
I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati di cui all', paragrafo 1, e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, suddivisi in base alle categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2260:oj#art-6