Art. 3
1. Il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è pari:
In vigore dal 29 lug 1985
- all'8 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione diretta delle uve;
- al 3 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo trattino, è ridotta:
- al 3 % per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina;
- al 5 % per i produttori di v.q.p.r.d. bianchi, per la parte del loro raccolto che può beneficiare di tale denominazione.
Storico versioni
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