Art. 5

In vigore dal 29 lug 1985
1. Il prezzo che il distillatore deve pagare al produttore per le vinacce, le fecce, il prodotto liquido ottenuto mediante sovrappressione delle vinacce di uve e delle fecce di vino, ed eventualmente per i vini consegnati alla distillazione, prezzo denominato in appresso « prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche », è fissato a 1,05 ECU per % vol e per ettolitro d'alcole contenuto nei prodotti considerati. 2. Entro i tre mesi successivi alla consegna dei prodotti effettuata dal produttore, il distillatore versa a quest'ultimo un acconto corrispondente all'80 % del prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1. Tuttavia, il produttore ed il distillatore possono convenire che l'acconto sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura relativa ai prodotti considerati. Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
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