Art. 8

In vigore dal 29 lug 1985
1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto alle condizioni di cui al paragrafo 2. L'importo dell'aiuto è fissato a: - 0,58 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per il prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83; - 0,49 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un'acquavite di vinacce, rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili; - 0,47 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un'acquivite di vino rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili; - 0,47 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un distillato o di un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol. 2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro e non oltre il 31 ottobre 1986, una domanda all'organismo d'intervento dello stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, in conformità delle dispsoizioni dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83. Gli stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo sia vistato da un servizio di controllo. 3. Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, anteriormente al 1o febbraio 1987, la prova prevista dall', paragrafo 2, primo comma del regolamento n. 2179/83. Se tale prova non è fornita anteriormente al 1o febbraio 1987, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso il distillatore. Tuttavia, se detta prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma anteriormente al 1o maggio 1987 ed il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o giugno 1987, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
Storico versioni

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