Art. 4

In vigore dal 29 lug 1985
Per la determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati per la distillazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in consederazione è fissato a: - 8,5 per la zona B; - 9,0 per le zone C I; - 9,5 per la zona C II; - 10,0 per le zone C III. Tuttavia, qualora i risultati qualitativi del raccolto lo rendessero necessario, i titoli di cui sopra possono essere modificati prima dell'inizio delle operazioni di distillazione dei vini di cui all', per tener conto di questi risultati. Essi possono essere inoltre modificati per le unità amministrative o parti di esse, riconosciute dagli stati membri come sinistrate ai sensi della legislazione nazionale.
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