Art. 2

In vigore dal 29 lug 1985
1. I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 soddisfano a tale obbligo consegnando, conformemente all', entro e non oltre il 31 luglio 1986: - le vinacce e le fecce o il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uve e dalla pressione delle fecce di vino ad un distillatore riconosciuto; - eventualmente, i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato. 2. Il titolo alcolometrico minimo dei prodotti consegnati alla distillazione è fissato dagli stati membri.
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