Art. 11
In vigore dal 29 lug 1985
1. Nel caso in cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 gennaio 1986.
L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.
2. L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1986 e fino al 31 agosto 1986 e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.
3. La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 ottobre 1986.
4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitiativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.
5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto di 0,45 ECU per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato. Per beneficiare dell'aiuto l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 30 novembre 1986, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.
Gli stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al secondo comma siano vistati da un servizio di controllo.
L'aiuto è versato entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.
6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il deposito cauzionale è svincolato soltanto se, entro e non oltre il 31 marzo 1987, è fornita la prova che:
- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;
- il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche è stato pagato al produttore entro il termine di cui all', paragrafo 2.
Se le prove di cui al primo comma non sono fornite entro il 31 marzo 1987, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.
Tuttavia, se dette prove sono presentate dopo la scadenza del termine ma anteriormente al 1o luglio 1986, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.
Se si constata che l'elaboratore non ha pagato il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o agosto 1987, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.
Storico versioni
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