Art. 8
1. Una cauzione può essere costituita:
In vigore dal 22 lug 1985
a) in contanti, in conformità degli , e/o
b) sotto forma di garanzia prestata da un garante ai sensi dell', paragrafo 1.
2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione di una cauzione nelle seguenti forme:
a) ipoteca, e/o
b) deposito bancario, e/o
c) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente rango su qualsiasi altro, e/o
d) titolo negoziabile nello stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito da detto stato e/o
e) obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.
3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle cauzioni di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2220:oj#art-8