Art. 9

In vigore dal 22 lug 1985
L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo. Articolo 10 1. a) Al momento della costituzione della cauzione, i beni ipotecati conformemente all', paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all', paragrafo 2, lettere d) e e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della cauzione richiesta; b) il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile; c) l'organismo competente può accettare le cauzioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una cauzione complementare o a sostituire la cauzione originaria qualora il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della cauzione richiesta. Questo impegno scritto non è necessario qualora lo preveda la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, titoli ed obbligazioni. 2. a) Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all', paragrafo 2, lettere a), d) e e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste; b) a richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la cauzione deve comprovare il valore realizzabile della cauzione.
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