Art. 7

In vigore dal 22 lug 1985
1. Il tasso rappresentativo da applicare per la conversione in moneta nazionale di una cauzione il cui importo è espresso in ECU, è fissato come segue: a) cauzioni per pagamenti anticipati: stesso tasso di quello preso in considerazione per il calcolo dell'anticipo; b) cauzioni per offerte presentate nell'ambito di una procedura comunitaria di gara: tasso in vigore l'ultimo giorno del termine utile per la presentazione delle offerte; c) tutte le altre cauzioni: tasso in vigore il giorno in cui la cauzione prende effetto. 2. Se viene costituita una cauzione cumulativa, il tasso da applicare per una particolare operazione è quello in vigore il giorno in cui la cauzione avrebbe dovuto prendere effetto qualora non fosse stata costituita la cauzione cumulativa. TITOLO III Tipo di cauzione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2220:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo