Art. 5

In vigore dal 22 lug 1985
1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 100 ECU. 2. Qualora si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest'ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata. 3. Il presente articolo non si applica quando la cauzione riguarda titoli d'importazione o di esportazione o di fissazione anticipata.
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