Art. 3
Ai sensi del presente regolamento:
In vigore dal 22 lug 1985
a) per « cauzione » s'intende la garanzia che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.
Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all' prevedono una cauzione corrispondente alla definizione di cui sopra, anche se designata con termini diversi da « cauzione »;
b) per « cauzione cumulativa » s'intende la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;
c) per « obbligo » s'intende l'esigenza o le esigenze imposte da un regolamento, di eseguire o astenersi dall'eseguire una determinata azione;
d) per « organismo competente » s'intende l'organismo autorizzato a ricevere una cauzione o l'organismo autorizzato a decidere, in conformità della regolamentazione applicabile, se una cauzione deve essere svincolata o incamerata.
TITOLO II
Obbligo di cauzione
Storico versioni
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