Art. 5
In vigore dal 22 lug 1985
1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 100 ECU.
2. Qualora si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest'ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata.
3. Il presente articolo non si applica quando la cauzione riguarda titoli d'importazione o di esportazione o di fissazione anticipata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2220:oj#art-5