Art. 14

In vigore dal 22 lug 1985
1. È considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia. 2. Un assegno diverso da quello di cui al paragrafo 1 può costituire una cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre dell'importo versato. 3. Le spese richieste dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.
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