Art. 18
Le disposizioni del presente titolo:
In vigore dal 22 lug 1985
- si applicano ogniqualvolta una regolamentazione specifica preveda la possibilità di anticipare una determinata somma prima che un obbligo sia stato adempiuto;
- si applicano al pagamento anticipato ai sensi del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1).
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