Art. 22
In vigore dal 22 lug 1985
1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non è stata soddisfatta.
2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, salvo caso di forza maggiore.
In tal caso, è immediatamente avviata la procedura di cui all' per l'incameramento della cauzione.
3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2, viene presentata la prova che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, l'85 % della somma incamerata viene rimborsata. Se la prova del rispetto dell'esigenza o delle esigenze principali è stata soddisfatta entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 e se l'esigenza secondaria ad essa relativa non è stata soddisfatta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell', paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte relativa alla cauzione.
4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre i 18 mesi dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3.
Storico versioni
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