Art. 27

In vigore dal 22 lug 1985
1. La cauzione viene parzialmente svincolata, a richiesta, quando è fornita la prova prevista relativamente ad una parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo stabilito indicato nel regolamento che impone l'obbligo della cauzione. Se la regolamentazione comunitaria specifica non stabilisce un minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali per qualsiasi importo vincolato o fissare l'importo minimo degli svincoli. 2. Prima di svincolare la totalità o parte di una cauzione, l'organismo competente puù esigere che gli sia presentata una domanda scritta di svincolo. 3. Nel caso di cauzioni che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, hanno un valore superiore al 100 % della cauzione richiesta, la parte di cauzione eccedente il 100 % viene svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o incamerata.
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