Art. 30

In vigore dal 22 lug 1985
In conformità della procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e degli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, la Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra. TITOLO VII Comunicazioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2220:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo