Art. 29

In vigore dal 22 lug 1985
Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta. Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l'organismo competente: a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all' paragrafo 1, lettera a), b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all', paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine di 30 giorni dalla data della richiesta, c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché: i) le cauzioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), siano convertite in denaro in modo da poter ottenere la somma dovuta, ii) i depositi bancari siano trasferiti sul proprio conto. L'organismo competente puù incassare definitivamente la cauzione di cui all', paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.
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