Art. 31
In vigore dal 22 lug 1985
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli stati membri trasmettono alla Commissione per l'anno precedente, il numero totale e l'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla procedura di cui all', indicando separatamente quelle accreditate allo stato membro e quelle accreditate alla Commissione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 saranno comunicati per ognuna delle disposizioni comunitarie a norma delle quali le cauzioni sono state costituite.
3. I dati relativi a cauzioni non superiori a 1 000 ECU non sono comunicati.
4. I dati comunicati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati sia le somme recuperate mediante il realizzo di una cauzione.
5. La Commissione trasmette agli stati membri un riepilogo dei dati comunicati a norma del presente articolo.
Storico versioni
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