Art. 28
In vigore dal 22 lug 1985
1. Qualora non sia previsto alcun limite di tempo per la presentazione delle prove occorrenti per ottenere lo svincolo della cauzione, è prescritta la seguente:
a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per soddisfare l'esigenza o le esigenze principali, oppure
b) ove non sia stato fissato un tale termine, dodici mesi a decorrere dalla data alla quale sono state soddisfatte l'esigenza o le esigenze principali.
2. Salvo caso di forza maggiore, il termine stabilito al paragrafo 1 non puù superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la cauzione è stata costituita per l'obbligo assunto.
TITOLO VI
Disposizioni generali
Storico versioni
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