Art. 23
In vigore dal 22 lug 1985
1. Se, entro il termine prescritto, viene fornita la prova corrispondente che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non è stata soddisfatta un'esigenza secondaria, la cauzione viene parzialmente svincolata e la somma restante incamerata. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all' per l'incameramento della somma dovuta.
2. La percentuale di svincolo della garanzia corrisponde alla garanzia che copre la parte in questione, deduzion fatta:
a) del 15 % dell'importo garantito e
b) - del 10 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
- di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni,
- di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;
- del 5 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
- di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;
- del 2 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
- di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 80 giorni,
- di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini prescritti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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