Art. 23

In vigore dal 22 lug 1985
1. Se, entro il termine prescritto, viene fornita la prova corrispondente che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non è stata soddisfatta un'esigenza secondaria, la cauzione viene parzialmente svincolata e la somma restante incamerata. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all' per l'incameramento della somma dovuta. 2. La percentuale di svincolo della garanzia corrisponde alla garanzia che copre la parte in questione, deduzion fatta: a) del 15 % dell'importo garantito e b) - del 10 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno: - di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni, - di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni; - del 5 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno: - di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni; - del 2 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno: - di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 80 giorni, - di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini prescritti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.
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