Art. 19

1. La cauzione è svincolata quando:

In vigore dal 22 lug 1985
a) è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo, o b) l'importo assegnato, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato. 2. Quando il termine stabilito per provare definitivamente il diritto all'assegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'. Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione. 3. Se nella normativa comunitaria le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, esse sono completate dalle seguenti condizioni supplementari: a) le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono notificate all'organismo competente entro 30 giorni; questo termine comincia a decorrere dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero giustificare un caso di forza maggiore; b) l'interessato rimborsa l'anticipo e la parte in causa dell'anticipo entro i 30 giorni successivi a quelli in cui l'organismo competente gli ha comunicato la domanda di rimborso. Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, le condizioni di rimborso sono quelle vigenti quando non si ha caso di forza maggiore. TITOLO V Svincolo ed incameramento delle cauzioni diverse da quelle di cui al titolo IV
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