Art. 16
In vigore dal 22 lug 1985
1. Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'organismo competente dello stato membro in cui è costituita la cauzione. Il garante è vincolato da una garanzia scritta.
2. La garanzia scritta deve almeno precisare:
a) l'obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
b) l'importo massimo che il garante accetta di pagare;
c) che il garante si impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione.
3. L'organismo competente puù accettare un telescritto del garante per costituire una cauzione scritta. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per assicurarsi dell'autenticità.
4. Quando la garanzia cumulativa scritta è già stata presentata, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare parte o la totalità della garanzia cumulativa a una determinata operazione. Articolo 17
Non appena una parte della cauzione cumulativa è impegnata in relazione ad un particolare obbligo, va annotato il saldo disponibile.
TITOLO IV
Pagamenti anticipati
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2220:oj#art-16