Art. 28

In vigore dal 21 set 1983
1 . Il deposito cauzionale è interamente svincolato qualora , nel termine di nove mesi dalla sua costituzione , sia fornita la prova che i prodotti di cui trattasi sono stati sottoposti al controllo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 oppure che detti prodotti sono stati messi in condizione di non poter beneficiare dell ' integrazione . A richiesta del 'interessato , da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al comma precedente , detto termine è prorogato a quindici mesi per i semi di girasole e le miscele che li contengono , destinati ad essere utilizzati come tali per l ' alimentazione . 2 . Qualora non sia rispettato il periodo di cui al paragrafo 1 , la cauzione è incamerata . Tuttavia , se la prova di cui al paragrafo 1 è presentata al massimo entro il nono mese successivo alla data di scadenza del periodo di cui al medesimo paragrafo , il deposito cauzionale è rimborsato , previa detrazione di un importo pari al 10 % del deposito cauzionale costituito , per ogni mese o parte di mese di ritardo nella presentazione di detta prova . 3 . Se , entro il termine indicato al paragrafo 1 , è fornita la prova di cui allo stesso paragrafo per una quantità di semi o di miscele inferiore di oltre il 2 % alla quantità oggetto del deposito cauzionale , l 'importo del deposito cauzionale incamerato è calcolato in base alla differenza tra la quantità soggetta a deposito cauzionale , diminuita del 2 % , e la quantità per la quale è apportata la prova di cui sopra . 4 . il deposito cauzionale e interamente incamerato per i prodotti sottoposti al controllo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 ovvero posti in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione nei termini di cui al paragrafo 1 e che presentano tracce di cui al paragrafo 1 e che presentano tracce di denaturazione . Tuttavia , il deposito cauzionale è restituito qualora venga fornita la prova che i prodotti di cui trattasi presentavano , all ' atto dell ' importazione , le stesse tracce di denaturazione . 5 . Ai fini dell ' applicazione del presente articolo , vengono comparati il peso , adeguato conformemente al metodo definito all 'allegato I , constatato all ' importazione , e - il peso adeguato constatato al momento dell ' entrata nell ' oleificio o - il peso adeguato constatato al momento della messa in condizione di non beneficiare dell ' integrazione o - in caso di scambi intracomunitari del prodotto importato , il peso adeguato indicato nell ' esemplare di controllo , in conformità dell ' , paragrafo 2 , ultimo comma .
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