Art. 30
In vigore dal 21 set 1983
Sono considerati come messi in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione ai sensi dell ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 i semi o le miscele :
- trasformati in prodotti delle voci 12.02 o 23.07 della tariffa doganale comune ,
- riconosciuti come sementi dalla legislazione di ciascuno Stato membro ,
- esportati verso i paesi terzi ,
- sottoposti , per quando riguarda i semi di colza e di ravizzone e le miscele contenenti tali prodotti , al processo di denaturazione di cui al regolamento ( CEE ) n . 190/68 ,
- destinati a essere utilizzati come tali per l 'alimentazione umana e degli animali , qualora ne sia stata fornita la prova giudicata soddisfacente dallo Stato membro interessato .
Storico versioni
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