Art. 29
In vigore dal 21 set 1983
Quando , per i motivi di forza maggiore , i semi e le miscele importati non possono essere messi in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione ovvero essere sottoposti a controllo nel periodo di cui all ' :
a ) purchù i semi e le miscele siano diventati inadatti alla produzione di olio o ad essere incorporati negli alimenti per animali , lo Stato membro in cui è stato costituito il deposito cauzionale decide che l ' obbligo di sottoporre i semi e le miscele al controllo o di metterli in condizione di non poter beneficiare dell 'integrazione viene annullato e che il deposito cauzionale non è incamerato ,
b ) in caso contrario , lo Stato membro proroga detto periodo per un termine che ritiene necessario in relazione alla circostanza addotta .
Se l ' organismo competente ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri .
Storico versioni
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