Art. 24

In vigore dal 21 set 1983
1 . Se per motivi di forza maggiore gli obblighi di cui all ' , paragrafo 2 , non possono essere adempiuti durante il periodo di validità del certificato , l ' organismo competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato decide , a richiesta del titolare , l ' annullamento di tali obblighi con svincolo del deposito cauzionale ovvero la proroga della validità del certificato per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta . La proroga può essere accorda dopo la cessazione della validità del titolo . La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto per la quale gli obblighi suddetti non hanno potuto essere adempiuti per motivi di forza maggiore . L ' eventuale proroga dell certificato forma oggetto di un visto che l ' organismo emittente appone sul certificato , sul quale vanno apposti inoltre gli adattamenti resisi necessari . 2 . Se l ' organismo competente ammette un caso di forza maggiore , lo Stato membro da cui esso dipende avverte immediatamente la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri . 3 . Il titolare del certificato fornisce la prova della circostanza considerata caso di forza maggiore .
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