Art. 10

In vigore dal 21 set 1983
1 . Salvo casi di forza maggiore , la parte I.D . del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di centocinquanta giorni dalla data di rilascio . Si considera l 'obbligo adempiuto quando la quantità trasformata , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato , è inferiore al massimo del 2 % rispetto alla quantità identificata . La quantità trasformata può anche essere determinata in base alle quantità di olio e di panelli ottenuti . Se la quantità trasformata è speriore al 90 % e inferiore al 98 % della identificata , si considera l ' obbligo adempiuto proporzionalmente alle quantità trasformate . Se la quantità trasformata è inferiore al 90 % della quantità identificata e salvo casi di forza maggiore , si considera l 'obbligo non adempiuto . Quando lo Stato membro constata una differenza tra quantitativo identificato e quantitativo trasformato e tale differenza non è imputabile ad un determinato certificato I.D . , lo Stato membro considera che il quantitativo mancante si ripartisce proporzionalmente tra tutti i certificati I.D . rilasciati nel periodo in cui si è verificata la situazione di cui sopra . Se in seguito ad un caso di forza maggiore la quantità identificata è trasformata soltanto parzialmente durante questo periodo , l ' obbligo è considerato adempiuto proporzionalmente alla quantità trasformate . 2 . La parte A.P . del certificato obbliga a sottoporre al controllo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , durante la sua validità , i semi in esso indicati e a chiedere per tali semi , durante lo stesso periodo di validità , la parte I.D . del medesimo certificato . Tale quantità si riferisce ad un prodotto avente tenore d ' umidità e di impurità corrispondente a quello della qualità tipo . 3 . Allorchù la quantità identificata nella parte I.D . del certificato , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato I , supera al massimo del 7 % la quantità indicata nella parte A.P . , è considerata come identificata in base a detto documento . 4 . Allorchù la quantità identificata nella parte I.D . del certificato , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato I , è inferiore al massimo del 7 % alla quantità indicata nella parte A.P . del certificato , l 'obbligo di chiedere l ' identificazione è considerato adempiuto . 5 . Allorchù la quantità identificata nella parte I.D . del certificato supera di più del 7 % quella indicata nella parte A.P . del certificato , la quantità eccedente beneficia dell 'integrazione valida il giorno della sua identificazione .
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