Art. 6
In vigore dal 21 set 1983
1 . La parte I.D . del certificato può essere richiesta soltanto per una o più partire . In nessun caso , la parte I.D . del certificato può essere richiesta per una partira per la quale tale parte di certificato sia stata già rilasciata .
Per partita , si intende un quantitativo di semi determinato dall ' interessato , numerato da quest ' ultimo al momento dell ' entrata nell ' impresa e per il quale è stata effettuata un ' analisi conformemente alle disposizioni dell ' .
2 . La domanda della parte I.D . del certificato è ricevibile soltanto se i semi sono entrati nell ' impresa al più tardi il giorno della presentazione .
Tuttavia , tale domanda è ricevibile anche quando i semi sono entrati nell ' impresa nel giorno o nei giorni non lavorativi successivi al giorno della presentazione della domanda .
Storico versioni
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