Art. 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

In vigore dal 21 set 1983
1 . « Impresa » : un oleificio o un ' impresa che fabbrichi alimenti per animali , comprendente : a ) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione dell ' olio e b ) quando i semi non possono essere immagazzinati in tale perimetro , qualsiasi locale al di fuori di quest ' ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei semi immagazzinati e che sia stato approvato preventivamente dall ' organismo incaricato del controllo stesso . 2 . « Trasformazione » : a ) la triturazione dei semi oleosi ai fini dell ' estrazione totale o parziale dell 'olio oppure b ) l 'incorporazione dei semi di colza e di ravizzone negli alimenti per animali . 3 . « Incorporazione » : miscugli , con altri prodotti , negli alimenti per animali , dei semi di colza e di ravizzone , che sono tritati o macinati prima o dopo tale operazione , senza estrazione d ' olio .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2681:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo