Art. 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per :
In vigore dal 21 set 1983
1 . « Impresa » : un oleificio o un ' impresa che fabbrichi alimenti per animali , comprendente :
a ) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione dell ' olio
e
b ) quando i semi non possono essere immagazzinati in tale perimetro , qualsiasi locale al di fuori di quest ' ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei semi immagazzinati e che sia stato approvato preventivamente dall ' organismo incaricato del controllo stesso .
2 . « Trasformazione » :
a ) la triturazione dei semi oleosi ai fini dell ' estrazione totale o parziale dell 'olio
oppure
b ) l 'incorporazione dei semi di colza e di ravizzone negli alimenti per animali .
3 . « Incorporazione » : miscugli , con altri prodotti , negli alimenti per animali , dei semi di colza e di ravizzone , che sono tritati o macinati prima o dopo tale operazione , senza estrazione d ' olio .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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