Art. 3

In vigore dal 21 set 1983
1 . Il controllo di cui all ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 si effettua dal momento dell ' entrata dei semi nell 'impresa fino alla loro trasformazione per la produzione di olio o alla loro uscita dall ' impresa allo stato naturale . 2 . Il controllo deve consentire , segnatamente , di verificare la corrispondenza tra la quantità dei semi entrata nell ' impresa e , a seconda dei casi , a ) la quantità di olio e di panelli ottenuta dalla trasformazione di tali semi , b ) la quantità di semi incorporati negli alimenti per animali , c ) la quantità di semi uscita dall ' impresa allo stato naturale . 3 . Ai fini del controllo presso l ' impresa si tiene una contabilità destinta per i semi raccolti nella Comunità e per quelli importati , recante almeno l ' indicazione : - delle quantità entrate , con menzione del peso netto del prodotto tale quale , nonchù del tenore di umidità ed impurità e , nel caso di un oleificio , del tenore in olio ; - dei movimenti dei semi tra i locali e i luoghi di cui all ' , paragrafo 1 , lettera a ) , ed i locali di cui alla lettera b ) dello stesso paragrafo ; - delle quantità di semi trasformate e delle quantità di olio e di panelli ottenute da tali semi o delle quantità di semi incorporati negli alimenti per animali .
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