Art. 8
1 . Per giorno di presentazione della domanda di certificato si intende :
In vigore dal 21 set 1983
a ) se la domanda è presentata presso l 'organismo competente , il giorno della presentazione , purchù questa abbia luogo entro le ore 16 ;
b ) se la domanda è inviata a mezzo lettera o telescritto all ' organismo competente , il giorno del ricevimento da parte di quest 'ultimo , purchù il ricevimento abbia luogo entro le ore 16 ;
c ) se la domanda è inviata a mezzo telegramma all ' organismo competente , il giorno del ricevimento da parte di quest ' ultimo , purchù il telegramma sia stato registrato presso l ' ufficio telegrafico trasmittente entro le ore 16 e sia pervenuto all ' organismo competente entro le ore 17.30 .
2 . Le domande di certificato pervenute in un giorno non lavorativo per l 'organismo competente o in un giorno lavorativo per quest ' ultimo , ma dopo le ore di cui sopra , si considerano presentate il giorno lavorativo successivo .
3 . Le domande di certificato inviate a mezzo telegramma conformemente al paragrafo 1 , lettera c ) , e pervenute dopo le ore 17.30 sono respinte qualora il richiedente non abbia precisato , in modo da evitare contestazioni , la sua inequivocabile intenzione di chiedere, in caso di arrivo tardivo della sua domanda , l ' importo dell ' integrazione valido il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento . Tale precisazione è fornita con la dicitura « senza riserve » . Le domande inviate a mezzo telegramma registrato presso l 'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16 si considerano presentate il giorno lavorativo successivo , anche se arrivano a destinazione il giorno della loro trasmissione ; se invece arrivano un altro giorno , si applicano le norme di cui sopra relative al giorno di presentazione a mezzo telegramma .
4 . Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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