Art. 4

In vigore dal 21 set 1983
1 . I semi raccolti nella Comunità possono uscire dall ' impresa soltanto previa autorizzazione dell ' organismo incaricato del controllo e a condizione che non sia stata presentata per i prodotti in causa una domanda della parte I.D . del certificato di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 . 2 . I semi importati possono uscire dall ' impresa soltanto previa autorizzazione dell ' organismo incaricato del controllo . All ' uscita dall 'impresa , sono sottoposti al controllo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .
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