Art. 13

In vigore dal 21 set 1983
Il diritti e gli obblighi derivanti dai certificati non sono trasmissibili . Tuttavia , diritti derivanti dalla parte A.P . del certificato e del relativo estratto possono essere ceduti dal titolare del certificato durante il periodo di validità di quest ' ultimo . Tale cessione , che può interessare soltanto un cessionario per certificato e per estratto , verte sulle quantità non ancora imputate sul certificato o sull ' estratto . Gli effetti della cessione decorrono dall 'iscrizione sul certificato o eventualmente sull 'estratto , a cura dell ' organismo emittente , del nome e indirizzo del cessionario e della data d 'iscrizione autenticata mediante firma del cedente e apposizione del timbro dello stesso organismo . L 'iscrizione la luogo su richiesta del titolare .Il cessionario non può trasmettere il suo diritto , nù ricederlo al titolare .
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