Art. 16
In vigore dal 21 set 1983
1 . Le diciture riportate sui certificati e sugli estratti di certificati non possono essere modificate dopo il rilascio degli stessi .
2 . In caso di dubbio quanto all 'esattezza delle indicazioni fornite nel certificato o nell ' estratto , il certificato o l ' estratto è rinviato all 'organismo emittente , per iniziativa dell ' interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato .
L 'organismo emittente del certificato , se ritiende che esistano le condizioni per una rettifica ,procede al ritiro dell ' estratto o del certificato , nonchù degli estratti precedentemente rilasciati ed emette , senza indugio , un estratto corretto o un certificato e i corrispondenti estratt corretti . In questi nuovi documenti , recanti la dicitura « certificato corretto il ... » o « estratto corretto il ... » su ogni esemplare , sono riportate eventualmente le imputazioni precedenti .
Se non ritiene necessario modificare il certificato o l ' estratto , l 'organismo emittente appone su di esso la dicitura « verificato il ... » e il proprio timbro .
3 . Il titolare è tenuto a consegnare il certificato e gli estratti all 'organismo emittente , a richiesta di quest ' ultimo .
Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviano o trattengono il documento contestato conformemente alle disposizioni del presente articolo , rilasciano , a richiesta dell ' interessato , un apposita ricevuta .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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