Art. 20

In vigore dal 21 set 1983
1 . Nella misura necessaria per la corretta applicazione de presente regolamento , le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni relative ai certificati e agli estratti , nonchù alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano . 2 . Ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco contenente il numero e la natura delle irregolarità e delle infrazioni di cui sono venuti a conoscenza nel trimestre precedente . 3 . I certificati e gli estratti regolamente rilasciati , nonchù le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono , in ciascuno degli altri Stati membri , gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati , nonchù delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri . 4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per il rilascio dei certificati e degli estratti e per il pagamento dell ' integrazione . La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e , se del caso , dei timbri a secco delle autorità competenti . La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri .
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