Art. 23

In vigore dal 21 set 1983
1 . Tuttavia , previa presentazione della parte o delle parti I.D . del certificato , il deposito cauzionale può essere svincolato fino all ' 85 % del suo importo quando il peso netto del prodotto tal quale per il quale sono state rilasciate la parte o le parte I.D . del certificato corrisponde almeno alla quantità iscritta nella casella 3 della parte A.P . del certificato . 2 . Fatto salvo il disposto dell ' , se gli obblighi di cui all ' , paragrafo 2 , non sono stati adempiuti , il deposito cauzionale viene incamerato proporzionalmente alla quantità corrispondente alla differenza tra : a ) il 93 % della quantità netta indicata nel certificato e b ) la quantità identificata all ' impresa , determinata conformemente al metodo definito all ' allegato I . Tuttavia , se la quantità identificata è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel certificato , il deposito cauzionale viene incamerato totalmente . Inoltre , se l 'importo totale del deposito cauzionale che dovrebbe essere incamerato è inferiore a 5 ECU per un certificato , lo Stato membro può svincolare integralmente il deposito cauzionale . 3 . A richiesta del titolare della parte A.P . del certificato , gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata , proporzionalmente alle quantità di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui all ' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2681:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo