Art. 27
In vigore dal 21 set 1983
1 . il deposito cauzionale di cui all ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è uguale , per 100 chilogrammi di peso netto :
- a 15 ECU per i semi di colza e di ravizzone ,
- a 20 ECU per i semi di girasole .
Tuttavia , se necessario , la Commissione può derogare , per un periodo massimo di trenta giorni dall ' importo di cui al comma precedente .
2 . Il deposito cauzionale è costituito , a scelta del richiedente , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri , le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia e i criteri di cui al comma precedente .
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