Art. 5

In vigore dal 2 mag 1978
1 . Le due parti contraenti sono tenute a scambiare informazioni sui problemi che potrebbero manifestarsi nei loro scambi commerciali e ad avviare , con l ' intento di promuovere gli scambi commerciali , consultazioni amichevoli volte alla ricerca di una soluzione di detti problemi reciprocamente soddisfacente . Ciascuna delle due parti contraenti si asterrà dall ' attuare misure pima delle consultazioni . 2 . Se tuttavia , eccezionalmente , la situazione non consente alcun indugio , ogni parte contraente puo prendere delle misure ma , prima di prenderle , deve cercare per quanto possibile di procedere ad una consultazione amichevole . 3 . Nell ' applicazione delle misure menzionate al paragraf 2 , ogni parte contraente cercherà di non compromettere gli obiettivi generali del presente accordo .
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