Art. 7
In vigore dal 2 mag 1978
Lo scambio di merci e la prestazione di servizi tra le due parti contraenti si svolgeranno secondo i prezzi e le tariffe conformi ai mercati .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:946:oj#art-7