Art. 3

In vigore dal 2 mag 1978
Le due parti contraenti faranno ogni sforzo per agevolare l ' espansione armoniosa dei reciproci scambi commerciali e per contribuire secondo i rispettivi mezzi ad equilibrarli . Qualora si manifestasse uno squilibrio , il problema deve formare oggetto di un esame in sede di Commissione mista per raccomandare le misure necessarie al miglioramento della situazione .
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