Art. 6
In vigore dal 2 mag 1978
Le due parti contraenti si impegnano a promuovere le visite di persone , gruppi e delegazioni degli ambienti economici , commerciali e industriali , a facilitare gli scambi e i contatti industriali e tecnici a carattere commerciale , a favorire l ' organizzazione reciproca delle fiere e delle esposizioni nonché la prestazione dei servizi ad esse inerenti . Esse devono concedersi per quanto possibile le agevolazioni concernenti le attività summenzionate .
Storico versioni
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