Art. 9

In vigore dal 2 mag 1978
1 . E istituita una Commissione mista del commercio CEE-Cina composta da una parte da rappresentanti della Comunità economica europea e dall ' altra da rappresentanti della Repubblica popolare cinese . 2 . La Commissione mista è incaricata : _ di sorvegliare e di esaminare il funzionamento del presente accordo ; _ di esaminare tutte le questioni che potrebbero sorgere nel corso dell ' applicazione del presente accordo ; _ di esaminare i problemi che possono costituire un ostacolo allo sviluppo degli scambi tra le parti contraenti ; _ di studiare i mezzi e le nuove possibilità di sviluppo degli scambi tra le parti e di esaminare gli altri problemi inerenti agli scambi commerciali ; e _ di formulare raccomandazioni suscettibili di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo . 3 . La Commissione mista si riunisce una volta all ' anno , alternativamente a Bruxelles e a Pechino . Possono essere convocate di comune accordo riunioni straordinarie , su richiesta di una delle parti contraenti . La presidenza della Commissione mista viene esercitata a turno da ognuna delle due parti contraenti . Qualora le due parti lo ritenessero necessario , la Commissione mista potrebbe istituire gruppi di lavoro incaricati di assisterla nei suoi compiti .
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