Art. 1
In vigore dal 2 mag 1978
Le due parti contraenti cercheranno , nel contesto delle rispettive leggi e normative in vigore , di promuovere e di intensificare gli scambi commerciali .
A tal fine , esse ribadiscono la loro volontà :
a ) di prendere tutte le misure opportune per creare condizioni favorevoli ai loro scambi commerciali ;
b ) di adoprarsi con la massima sollecitudine per migliorare la struttura degli scambi commerciali onde pervenire ad una più vasta diversificazione degli stessi e
c ) di esaminare , ciascuna per proprio conto e con uno spirito positivo , le proposte formulate dall ' altra parte contraente , in particolare in sede di Commissione mista allo scopo di agevolare gli scambi commerciali .
Storico versioni
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