Art. 4
In vigore dal 2 mag 1978
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
( 1 ) La data dell ' entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1978 .
Per il Consiglio
Il Presidente
K . B . ANDERSEN
ACCORDO COMMERCIALE
tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE ,
DESIDEROSI di sviluppare sulla base dell ' uguaglianza e de vantaggi reciproci delle due parti contraenti , gli scambi economici e commerciali tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese nonché di dare un nuovo impulso ai loro rapporti ,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO CONTENENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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