Art. 4

In vigore dal 2 mag 1978
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . ( 1 ) La data dell ' entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . B . ANDERSEN ACCORDO COMMERCIALE tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE , DESIDEROSI di sviluppare sulla base dell ' uguaglianza e de vantaggi reciproci delle due parti contraenti , gli scambi economici e commerciali tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese nonché di dare un nuovo impulso ai loro rapporti , HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO CONTENENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :
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