Art. 6

In vigore dal 12 mar 1959
Qualsiasi perdita di materie grezze o di materie fissili speciali in quantità anormali o a seguito di circostanze eccezionali, deve essere comunicata alla Commissione immediatamente e con il mezzo più rapido, specificandone le cause, dal gerente dell'impianto in cui si è verificata la perdita o dal destinatario, se detta perdita è avvenuta durante il trasporto, o dall'ultimo detentore in caso di esportazione al di fuori della Comunità. Le cause sono indicate nello stesso tempo se esse sono conosciute immediatamente, o, appena possibile, nel caso contrario. Parte seconda : Disposizioni particolari
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