Art. 2

In vigore dal 12 mar 1959
I produttori e gli utilizzatori di minerali, di materie grezze e di materie fissili speciali tengono una contabilità delle materie che permette loro di inviare alla Commissione e di giustificare i prospetti definiti dal presente Regolamento, tenuto conto dei margini di incertezza inevitabile.
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