Art. 4

In vigore dal 12 mar 1959
I produttori e gli utilizzatori di materie grezze o di materie fissili speciali comunicano alla Commissione, alla data effettiva della spedizione o dell'arrivo, ogni esportazione di materie grezze o di materie fissili speciali effettuata all'esterno della Comunità, e ogni importazione delle stesse materie effettuata all'interno della Comunità, conformemente al prospetto Nº II il cui modello è allegato al presente Regolamento. La comunicazione prevista dal comma precedente spetta ugualmente all'ultimo o al primo detentore delle suddette materie all'interno della Comunità quando si tratti di persona o impresa che non sia il produttore, l'utilizzatore o il trasportatore delle materie in oggetto.
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